L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.37/E del 27/5/2021, ha chiarito che il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet, quali dispositivi fondamentali per consentire la “didattica a distanza” (DaD), il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione dei propri familiari (indicati nell’art. 12 del TUIR), non genera reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR. A tal riguardo, è stato precisato che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente troverà applicazione sempreché il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento da parte del familiare delle lezioni attraverso la DaD. Ad analoghe conclusioni si perviene nell’ipotesi in cui la piattaforma welfare consenta l’acquisto dei predetti dispositivi informatici tramite documenti di legittimazione (cd. “Voucher”); anche in questo caso, affinché trovi applicazione il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è necessario che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD.