L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.21/E del 25/5/2016, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche normative, aventi carattere innovativo, che – ai fini dell’IVA – hanno introdotto, a decorrere dal 2/5/2016, il meccanismo cd. del “reverse charge” per le cessioni “di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”. La Circolare tratta l’ambito oggettivo e soggettivo della novella normativa e fornisce, inoltre, chiarimenti in merito ai soggetti esclusi dalla disposizione, alla decorrenza della stessa e all’aspetto sanzionatorio. Con riguardo a tale ultimo ambito, in considerazione dell’incertezza in materia e in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, l’Agenzia ha precisato che sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi.