L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.27/E del 9/4/2018, ha fornito ulteriori chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia giurata ai fini della fruizione dell’agevolazione “iper-ammortamento”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 11, della Legge 11/12/2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017). Come precisato dalla Circolare n.4/E del 30/3/2017, per poter beneficiare dell’iper-ammortamento, l’impresa deve dimostrare, insieme agli altri requisiti previsti per legge, l’interconnessione al sistema aziendale attraverso un’attestazione del legale rappresentante, ovvero una perizia tecnica giurata o un attestato di conformità. In merito, è stato chiarito che l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo d’imposta successivo a quello dell’interconnessione non è d’ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, bensì comporta un semplice slittamento del momento a partire dal quale è possibile a fruire del beneficio; pertanto, nel caso di un bene agevolabile acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper-ammortamento soltanto a partire dal 2018, mentre per il 2017 potrà beneficerà del super-ammortamento.
10 Aprile 2018
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