25 Giugno 2018 Published in Notizie

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO: CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.46/E del 22/6/2018, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 3, del D.L. 23/12/2013, n.145, che ha introdotto il credito d’imposta a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Considerando che la problematica posta dall’interpellante riguarda la riconducibilità di specifiche attività aziendali nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione, è stato chiesto al Ministero dello sviluppo economico di fornire le valutazioni di natura tecnica in merito. Quest’ultimo, ricordando che i criteri di qualificazione e classificazione delle spese contenuti nel Manuale di Frascati costituiscono anche la fonte interpretativa di riferimento agli effetti della disciplina agevolativa summenzionata, ha escluso che gli investimenti effettuati dalla società istante possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo, nell’accezione rilevante ai fini dell’accesso alla disciplina agevolativa sopra citata, in quanto “trattasi, di fatto, di una serie di tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi) per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi”. Nel caso di specie, pertanto, mancherebbe sia il requisito della novità, sia il requisito del rischio finanziario (nonché dell’insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

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