È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 28/6/2018 il D.L. 28/6/2018, n.79, recante la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Più in particolare, è stato previsto che gli obblighi di fatturazione elettronica si applicano alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali l’obbligo di documentazione mediante fattura elettronica si applica dall’1/1/2019; dalla stessa data decorre, inoltre, l’abrogazione delle cd. “schede carburante”. Restano, tuttavia, applicabili dall’1/7/2018 le seguenti disposizioni:
• ai fini delle imposte sui redditi, così come previsto dall’art. 164 del TUIR, “Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ” (art. 1, comma 922, della Legge n.205/2017);
• ai fini della detrazione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, “L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate” (art. 1, comma 923, della Legge n.205/2017).
• ai fini delle imposte sui redditi, così come previsto dall’art. 164 del TUIR, “Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ” (art. 1, comma 922, della Legge n.205/2017);
• ai fini della detrazione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, “L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate” (art. 1, comma 923, della Legge n.205/2017).