03 Settembre 2018 Published in Notizie

CRITERI E MODALITÀ PER LA SOSPENSIONE DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO CONTENENTI COMPENSAZIONI A RISCHIO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24/7/2018 il D.P.C.M. 16/5/2018, n.90, con il quale è stato definitivamente approvato il “Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96”.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.195385 del 28/8/2018, sono stati definiti i criteri e le modalità per la sospensione delle deleghe di pagamento (modelli F24) contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
A decorrere dal 29/10/2018, per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con apposita ricevuta, viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello se la delega di pagamento è stata sospesa; nella medesima ricevuta viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello F24. Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Durante il medesimo periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

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