L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.28 del 5/10/2018, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’art. 60 del D.P.R. 26/10/1973, n.633, afferente la detraibilità dell’IVA accertata, con particolare riguardo al caso dell’esportatore abituale che abbia conciliato una violazione commessa effettuando acquisti senza IVA oltre il limite del plafond disponibile (cd. splafonamento). In merito, in conformità con quanto già chiarito con la Circolare n.35/E/2013, è stata riconosciuto all’esportatore abituale, in qualità di debitore d’imposta in luogo del cedente/prestatore e in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, la possibilità di esercitare direttamente il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a seguito dell’accertamento, prescindendo, quindi, dall’emissione dell’autofattura.
05 Ottobre 2018
Published in Notizie