L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.78/E del 19/10/2018, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’ambito applicativo del regime di detassazione dei premi di risultato previsto all’art. 1, commi 182 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n.208 (cd. “Legge di Stabilità 2016”). In particolare, è stato chiarito che uno dei presupposti essenziali per l’applicazione del suddetto regime agevolato consiste nell’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio, non essendo sufficiente il mero raggiungimento dell’obiettivo prefissato dal contratto aziendale. Pertanto, se l’erogazione del premio non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale, bensì al raggiungimento di un dato stabile fissato dal contratto aziendale, il premio di risultato non potrà fruire del regime agevolato, a meno che il risultato raggiunto in riferimento all’anno di maturazione del premio risulti incrementale rispetto al valore registrato nel periodo precedente.