La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.954-716/2017 presentata alla Direzione Regionale del Lazio, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre integralmente l’IVA per le spese (pedaggi) connesse ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nell’ipotesi in cui sia possibile distinguere analiticamente, attraverso l’utilizzo di un sistema di elaborazione dati, l’utilizzo effettuato dal dipendente nell’interesse esclusivo dell’imprenditore/datore di lavoro da quello personale. Al riguardo, è stato precisato che solo per i pedaggi, l’utilizzo dello strumento tecnico consente di determinare in maniera oggettiva e puntuale l’imposta pagata per rivalsa riferibile all’uso imprenditoriale; pertanto, per tale componente l’IVA sarà interamente detraibile in quanto direttamente afferente operazioni imponibili ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 26/10/1972, n.633. Diversamente, per le altre spese connesse ai veicoli (carburanti e lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione e impiego), trattandosi di un veicolo destinato ad un uso promiscuo, torna applicabile la limitazione forfetaria della detrazione pari al 40% dell’IVA assolta. In alternativa, il datore di lavoro potrà optare per l’assegnazione a titolo oneroso del veicolo al dipendente con addebito dell’IVA in fattura, beneficiando in tal modo della detrazione integrale dell’imposta, a condizione che l’importo fatturato non sia inferiore al valore normale ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. d), del D.P.R. n.633/1972 (calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI).
28 Novembre 2018
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