La Direzione Regionale del Piemonte, con la risposta all’istanza di interpello n.901-498/2018 non confluita in risoluzione, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione della disciplina transitoria prevista a seguito della modifica del regime fiscale dei dividendi afferenti partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche, di cui all’art. 1, comma 1006, della Legge 27/12/2017, n.205 (cd. “Legge di Bilancio 2018”). In virtù di tale disciplina, “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, ovverosia il concorso alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% - 49,72% - 58,14% a seconda del periodo di formazione degli stessi. In merito, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica delle succitata disposizione, è stato precisato che agli utili deliberati fino al 31/12/2017 debba applicarsi il previgente regime di tassazione dei dividendi, ancorché gli stessi siano distribuiti dall’1/1/2018. Nel caso oggetto dell’istanza di interpello, pertanto, poiché la distribuzione degli utili societari, deliberata nel 2017, afferisce utili prodotti fino al 31/12/2007, le somme percepite dovranno concorrere a formare il reddito complessivo del percipiente nella misura del 40% per cento del loro ammontare.
13 Dicembre 2018
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