09 Gennaio 2019 Published in Notizie

MODALITÀ PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.5 del 7/1/2019 il D.M. 28/12/2018, recante “Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche”. In particolare, la nuova formulazione dell’art. 6, comma 2, del predetto D.M. 17/6/2014, applicabile alle fatture emesse dall’1/1/2019, dispone che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio (cd. “SDI”), riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il pagamento può essere effettuato tramite il servizio presente nell’area riservata, con addebito su c/c bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

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