13 Maggio 2020 Published in Notizie

PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.12/E del 13/5/2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie alla luce delle modifiche recate, a decorrere dall’1/1/2020, dal Regolamento (UE) 4/12/2018, n.2018/1912 al Regolamento (UE) 15/3/2011, n.282/2011. In particolare, è stata introdotta una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario, nell’ipotesi in cui: a) i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (art. 45-bis, par. 1, lett. a) del Regolamento UE n.282/2011); b) i beni siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto (art. 45-bis, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n.282/2011). Nel primo caso, per beneficiare della presunzione di trasporto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti (relativi al trasporto o alla spedizione dei beni), non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. Nella seconda fattispecie, invece, in cui il trasporto viene effettuato dall’acquirente oppure da un terzo per suo conto, l’acquirente stesso deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. A tal riguardo, è stato precisato che:
- la trasmissione al venditore della dichiarazione scritta da parte dell’acquirente oltre il termine del “decimo giorno del mese successivo alla cessione” non preclude la possibilità per il venditore di beneficiare della presunzione in presenza di tutte le altre condizioni previste;
- la presunzione in esame può essere riconosciuta anche in relazione alle operazioni realizzate ante 1/1/2020 qualora il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma. In altri termini, anche precedentemente all’1/1/2020, in presenza della documentazione di prova ritenuta idonea ai sensi dell’art. 45-bis del Regolamento (UE) n.282/2011, la stessa deve essere ammessa (con forza di presunzione relativa) quale dimostrazione dell’avvenuto arrivo dei beni nell’altro Stato membro;
- è invece esclusa l’applicazione della presunzione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro qualora il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario senza l’intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore. Questo perché gli elementi di prova non contraddittori richiesti ai fini dell’applicazione della presunzione in commento devono, per espressa previsione provenire da due parti indipendenti tra loro, dal venditore e dall’acquirente;
- ai fini della disciplina in esame, non è possibile considerare due parti come “indipendenti” quando le stesse facciano parte del medesimo soggetto giuridico (è il caso, ad esempio, di stabile organizzazione e casa madre) ovvero si tratti di soggetti legati da vincoli familiari o altri stretti legami personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici quali definiti dagli Stati membri (come ad esempio amministratore delegato e società amministrata o società legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile);
- allo stato, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’art. 45-bis del Regolamento (UE) n.282/2011, continua a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria.
 

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