02 Settembre 2020 Published in Notizie

VALORE DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE PER I VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI: CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.46/E del 14/8/2020, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti alla luce delle modifiche recate all’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR dall’art. 1, comma 632, della Legge 27/12/2019, n.160 (cd. “Legge di bilancio 2020”) a norma del quale è previsto, ai fini dell’imponibilità, un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km. Tale nuova disciplina, si applica “ai veicoli di nuova immatricolazione [...] concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020”. In relazione alla portata della locuzione “di nuova immatricolazione”, è stato ritenuto che essa vada ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall’1/7/ 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della Legge n.160/2019 (1/1/2020). Conseguentemente, fatto salvo il rispetto del momento in cui l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore è concesso in uso promiscuo al dipendente, il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da ricollegarsi alla data della stessa, ovvero se antecedente all’1/7/2020 o a far data dalla medesima. Solo in quest’ultimo caso, pertanto, si riterrà soddisfatto il requisito temporale relativo all’immatricolazione. Inoltre, affinché la nuova formulazione dell’art. 51 comma 4, lett. a), del TUIR possa trovare applicazione è necessario che gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori siano “concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”. A tal riguardo, è stato osservato che ai sensi dell’art. 1321 del Codice civile “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” ovvero suscettibile di valutazione economica. Ciò considerato, è stato rilevato che la concessione dell’auto in uso promiscuo non è da considerare un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l’utilizzo dell’autoveicolo, del motociclo o del ciclomotore. Alla luce del dettato normativo di cui all’art. 1321 del Codice civile, pertanto, è stato precisato che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisca il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”. Inoltre, è stato evidenziato che la portata delle modifiche deve essere valutata anche alla luce del principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, in applicazione del quale la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi. In merito, è stato ribadito che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente. Ciò considerato, anche in ragione della lettera della norma volta a disciplinare “la concessione in uso promiscuo del benefit”, è stato ritenuto che affinché la nuova formulazione della norma trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dall’1/7/2020.

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