11 Giugno 2021 Published in Notizie

TRATTAMENTO IVA DI UNA SOMMA EROGATA IN ATTUAZIONE DI UN ACCORDO TRANSATTIVO.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.401 del 10/6/2021, ha fornito chiarimenti in merito trattamento fiscale applicabile ai fini dell’IVA alle somme riconosciute al fine di comporre una controversia sorta in relazione all’esecuzione di un appalto, a saldo, stralcio e tacitazione di qualsiasi pretesa sorta in dipendenza del contratto. A tal riguardo, premesso che la fattispecie fattuale è sussumibile nell’istituto della transazione di cui all’art. 1965 del Codice civile, è stato ritenuto integrato il requisito oggettivo per l’applicazione dell’IVA sussistendo il sinallagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (che si sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte del soggetto beneficiario delle predette somme e l’erogazione di una somma di denaro a fronte della assunzione di tale obbligo. Pertanto, la somma dovuta sulla base della transazione che interverrà tra le parti deve ritenersi soggetta all’IVA. Con riferimento all’aliquota IVA applicabile alla predetta somma, occorre tener presente che la transazione in esame dispone in relazione alla composizione di una controversia insorta in seguito all’esecuzione di un appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori relativi alla viabilità locale. Al riguardo, si fa presente che il numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n.633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, fra l’altro, per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”. Inoltre, in relazione al richiamato sottostante contratto di appalto, il numero 127-septies della stessa Tabella A, parte III, stabilisce l’aliquota IVA del 10% per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. Pertanto, per fruire dell’aliquota agevolata è necessario che le prestazioni, rese nel quadro di un contratto di appalto, riguardino la costruzione di un’opera rientrante fra quelle di urbanizzazione primaria o secondaria.

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