01 Luglio 2021 Published in Notizie

CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0": NON SI APPLICA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE PREVISTO IN PRESENZA DI DEBITI SCADUTI ISCRITTI A RUOLO.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di interpello n.451 dell’1/7/2021, ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. 31/5/2010, n.78 a norma del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”, con particolare riguardo alla possibilità di utilizzare in compensazione il credito d’imposta “Industria 4.0” di cui all’art, 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30/12/2020, n.178 (cd. “Legge di bilancio 2021”), in presenza di ruoli scaduti. A tal riguardo, è stato osservato che per espressa previsione normativa il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento – ed è prevista una specifica sanzione in caso di violazione del divieto – mentre sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al D.L. n.78/2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso. In altre parole, i crediti d’imposta cui si riferisce la norma sono quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di “credito derivante da imposta erariale”. In tale ottica, con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 18, del D.L. 24/6/2014, n.91 – credito d’imposta agevolativo da riportare nel quadro RU al pari del credito d’imposta “Industria 4.0” – era stato chiarito che “per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro”. Analogamente, anche con riferimento al credito d’imposta “Industria 4.0” è stato ritenuto che non operi il divieto di compensazione di cui all’art. 31, comma 1, del D.L. n.78/2010.
 

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