11 Gennaio 2022 Published in Notizie

Deducibilità perdite su crediti: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n.16 del 29/12/2021, ha precisato che a prescindere dall’applicazione dei principi della cd. “derivazione rafforzata” di cui all’art. 83 del TUIR, l’art. 101, comma 5, ultimo periodo, del TUIR conferma che gli elementi certi e precisi per la deduzione di una perdita su crediti sussistono “in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. A ciò va aggiunto che il citato art. 101, comma 5, 5° periodo, del TUIR individua inequivocabilmente nella prescrizione del diritto alla riscossione del credito un elemento certo e preciso a cui collegare la deduzione della relativa perdita e la rilevazione del periodo d’imposta in cui operarla. In altri termini, la perdita di qualsiasi diritto giuridico, economico e patrimoniale sul credito, che si configura con la prescrizione di ogni azione finalizzata a soddisfare la partita creditoria, è un’ipotesi che dà luogo in capo al creditore alla rilevazione contabile della perdita e alla deducibilità fiscale della stessa. In base alle modifiche apportate all’art. 101, comma 5-bis, del TUIR, sembra evincersi che l’avvenuta prescrizione del diritto di credito rappresenti il momento limite oltre il quale la deduzione della relativa perdita (su credito) non sia più possibile, posto che la deduzione delle perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a “procedure concorsuali” non è ammessa allorché la sua imputazione a conto economico avvenga in un periodo addirittura successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.

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