22 Aprile 2022 Published in Notizie

Riporto delle perdite: nozione di cambio di attività

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.214 del 22/4/2022, ha fornito chiarimenti in merito alla configurazione di una modifica dell’attività principale esercitata – che precluderebbe il riporto delle posizioni giuridiche soggettive ai sensi dell’art. 84, comma 3, del TUIR – nel caso in cui a seguito del trasferimento del 100% delle quote di una società esercente attività di gestione di un parcheggio, quest’ultima abbia affittato l’azienda a una società specializzata nel settore. L’art. 84, comma 3, del TUIR, infatti, con l’obiettivo di frenare il cd. “commercio di bare fiscali”, inibisce, in linea di principio, il riporto a nuovo delle perdite fiscali pregresse laddove la maggioranza delle azioni o quote della società titolare delle perdite venga trasferita o, comunque, acquisita da terzi e, inoltre, risulti modificata, in uno spazio temporale compreso fra il secondo esercizio anteriore al trasferimento e il secondo esercizio successivo, l’attività principale effettivamente esercitata dalla medesima società nei periodi di formazione delle perdite. L’operatività di tale divieto è, in ogni caso, esclusa se l’impresa che riporta le perdite soddisfa taluni indici ritenuti sintomatici della sua persistente vitalità economica. Sul punto è stato precisato che l’interposizione del contratto di affitto d’azienda non realizza un sostanziale azzeramento dell’attività oggetto di trasferimento, che continuerà ad essere esercitata con la medesima struttura sia per il concedente (seppur indirettamente), sia per l’affittuario. Ciò posto, la preclusione antielusiva specifica può scattare, a determinate condizioni, anche quando il cambiamento avvenga nell’ambito dello stesso comparto merceologico se comporti una espansione/riattivazione della principale attività un tempo esercitata (e da cui sono conseguite le perdite). Ciò deve essere associato, però, alla circostanza che siano apportate risorse aggiuntive rispetto a quelle fisiologicamente a disposizione della società che riporta le perdite e che tali risorse siano riconducibili, direttamente o indirettamente, al soggetto che acquisisce il controllo della società che riporta le perdite. Sotto quest’ultimo aspetto, ai fini della disapplicazione della disciplina, è ulteriormente necessario che il soggetto affittuario sia un soggetto terzo rispetto all’affittante e, di conseguenza, che il canone di affitto sia a valori di mercato. Pertanto, salve le precisazioni indicate, è stato ritenuto che nella fattispecie in esame non si configuri un cambio di attività ed è stato quindi reso parere favorevole alla disapplicazione dell’art. 84, comma 3, del TUIR. Da ultimo, è stato anche sostenuto che in assenza delle condizioni indicate, ovverosia in assenza di terzietà dell’affittuario e/o di un canone a valori di mercato, si renderebbe necessaria un’ulteriore valutazione, eventualmente da svolgere anche ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 27/7/2000, n.212.

Massimo Miele

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