18 Luglio 2022 Published in Notizie

Esterometro - chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.26/E del 13/7/2022, ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”), introdotte dalla Legge 30/12/2020, n.178 (cd. “Legge di bilancio 2021”) a decorrere dall’1/7/2022. In particolare, tra i diversi chiarimenti, è stato precisato che:
- la trasmissione deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori (in quest’ultimo caso solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento);
- i contribuenti forfetari e gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, dall’1/7/2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.127/2015, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Per gli enti non commerciali, come in passato, l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente;
- in riferimento a tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, accompagnate dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo – nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture (cfr. le varie ipotesi di autofatturazione) – per i campi obbligatori [si pensi alla “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione” di cui all’art. 21, comma 2, lett. g), del D.P.R. 26/10/1972, n.633] occorrerà mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file XML da trasmettere a SdI. Qualora, per generare il file XML da trasmettere a SdI per l’esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato - in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa. Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, la coerenza non deve consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati;
- non vi è un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate. Così, volendo esemplificare senza alcuna pretesa di esaustività, si ha che in ipotesi di cessioni intracomunitarie – per le quali “è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione” – la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n.633/1972 – normalmente fatturate ex art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n.633/1972 nei termini “ordinari” previsti da tale norma (ossia “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione”) – sono invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi, ordinariamente, entro i citati dodici giorni). Qualora, invece, si parli di acquisti – si pensi, ad esempio, ai servizi ricevuti da un soggetto extra UE – in assenza di un documento comprovante l’operazione o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuarsi ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.P.R. n.633/1972 (e, quindi, per rimanere al caso ipotizzato, il “momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento”.

Dott. Massimo Miele
 

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