18 Aprile 2023 Published in Notizie

Tardiva presentazione di F24 a saldo 0: necessario che il credito sia ancora utilizzabile

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.297 del 18/4/2023, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di ravvedimento di eventuali violazioni relative presentazione delle deleghe di pagamento (modelli F24) a “saldo zero”. A tal riguardo, alla luce delle norme nonché dei principi enucleati sia dalla giurisprudenza, sia dalla prassi amministrativa intervenuta in argomento, è stato precisato che:
(i) la delega di pagamento deve essere obbligatoriamente presentata anche se “a saldo zero”;
(ii) in mancanza della presentazione della stessa, non vi è alcuna manifestazione di volontà a favore di una possibile compensazione con un credito formatosi in precedenza;
(iii) tale manifestazione di volontà può intervenire anche in un momento successivo rispetto all’originaria scadenza del versamento, a fronte del pagamento della specifica sanzione di cui all’art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n.471 eventualmente ravveduta ex art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n.472;
(iv) l’efficacia della compensazione è oggetto di valutazione con riguardo al momento di presentazione della delega stessa, con l’effetto che:
   1) tale presentazione sana l’iniziale omissione se il credito speso in compensazione (formatosi anteriormente al debito che si vuole estinguere) è ancora esistente ed utilizzabile a quella data;
   2) ove ciò non avvenga, permanendo l’iniziale inadempimento, l’omesso versamento potrà comunque essere ravveduto secondo le regole ordinarie (con applicazione delle sanzioni proprie della violazione commessa, tipicamente quelle di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.471/1997).
Ciò posto, in relazione al caso di specie, è stata affermata la correttezza dello scarto operato con riferimento ad una delega di pagamento, sì tardiva rispetto alla originaria scadenza del tributo ma soprattutto recante crediti che alla data di presentazione (nel caso di specie 16/1/2023) non potevano più essere utilizzati in compensazione poiché riferibili alla parte utilizzabile nel 2022 di crediti maturati in virtù dell’applicazione dello sconto in fattura ovvero acquistati.
L’art. 121 comma 3, del D.L. 19/5/2020, n.34 dispone, infatti, che “I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. [...]”.

Dott. Massimo Miele
 

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