23 Ottobre 2023 Published in Notizie

Ravvedimento per omessa fatturazione e omessa presentazione della dichiarazione IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.450 del 20/10/2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili in caso di omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione IVA, nonché in merito alla possibilità di ricorrere alla disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.472/1997. Tra i diversi chiarimenti, è stato precisato che un contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l’altro, per ciascun periodo d’imposta:
• emettere le fatture trascurate. Da notare che la data di emissione da riportare sul documento sarà, ovviamente, il giorno in cui si procede (la data di trasmissione al SdI laddove il contribuente volesse procedere su base volontaria tramite fattura elettronica), mentre quella dell’operazione il giorno dell’avvenuto incasso del corrispettivo per il servizio reso (la “data fattura” di cui alla richiamata fatturazione elettronica via SdI);
• comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo “la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione” (cfr. Risoluzione n.104/E/2017);
• presentare la relativa dichiarazione IVA (da considerarsi comunque formalmente omessa, laddove successiva al novantesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione) e versare l’imposta eventualmente dovuta oltre interessi.
A ciò si aggiungono le sanzioni del caso e, dunque, quella per:
1) l’omessa fatturazione (e registrazione), pari al 90% dell’imposta non fatturata con un minimo di euro 500 per ciascun documento (cfr. art. 6, commi 1 e 4, del D.Lgs. n.471/1997);
2) l’omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, con un minimo di euro 500 per ognuna (cfr. art. 11, comma 2¬ter, del D.Lgs. n.471/1997);
3) l’omesso versamento dell’IVA dovuta, pari al 30% di ogni importo non versato (cfr. art. 13 del D.Lgs. n.471/1997);
4) l’omessa presentazione della dichiarazione, pari al 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250 (cfr. art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.471/1997).
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che le prime tre violazioni con conseguenti sanzioni possono costituire oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.472/1997. In merito al rapporto tra le sanzioni previste dai punti 3) e 4), è stato altresì precisato che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l’applicazione della sanzione fissa di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.471/1997 (euro 250 ovvero 200, qualora la dichiarazione, anche se omessa, sia presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza) solo nell’ipotesi in cui detto versamento sia stato effettuato entro il termine di cui agli artt. 8, commi 1 e 6, e 2, comma 7, del D.P.R. n.322/1998 (ovvero entro 90giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione). Scaduto tale termine, invece, anche ove sia riscontrato il versamento del debito d’imposta da parte del contribuente, deve applicarsi la sanzione proporzionale di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.471/1997 (in termini generali, dal 120% al 240% dell’ammontare dell'imposta dovuta). Nei limiti segnalati la sanzione prevista dall’art.13 del D.Lgs. n.471/1997 può dirsi assorbita da quella del precedente art. 5 del D.Lgs. n.471/1997.



Dott. Massimo Miele
 

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