09 Novembre 2023 Published in Notizie

Rinvio del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.31/E del 9/11/2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina prevista dall’art. 4 del D.L. 18/10/2023, n.145, il quale prevede, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità:
1) il differimento dal 30/11/2023 al 16/1/2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30/11/2023);
2) la possibilità di versare tali somme in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 9/7/1997, n.241.
Tra i diversi chiarimenti, in merito all’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, è stato precisato che possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
• siano titolari di partita IVA;
• abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).
Nell’ambito applicativo del rinvio rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi. Beneficia del differimento in commento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. Tenuto conto del dato letterale della norma, devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura di cui trattasi i seguenti soggetti:
• le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR;
• le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
• i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Dott. Massimo Miele

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