15 Aprile 2024 Published in Notizie

Sospensione codici tributo riferibili ai crediti d'imposta 4.0

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.19/E del 12/4/2024, in considerazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 29/3/2024, n.39 e nelle more del decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy ivi previsto, ha sospeso l’utilizzo dei codici tributo riferibili ai crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” e, in particolare: (i) dei codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024; e (ii) dei codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024. Più in dettaglio, l’art. 6, comma 1, del D.L. n.39/2024 ha disposto che “Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge […]”. L’art. 6, comma 3, del D.L. n.39/2024, inoltre, ha stabilito che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.
 

Dott. Massimo Miele

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