L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.15/E del 12/7/2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla disciplina dei cd. “beni significativi” di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23/12/1999, n.488, e al D.M. 29/12/1999, in considerazione della recente norma di interpretazione autentica contenuta all’art. 1, comma 19, della Legge 27/12/2017, n.205 (cd. “Legge di Bilancio 2018”), volta a specificare il criterio in base al quale le componenti o le parti staccate assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore dei “beni significativi”, nonché a individuare le modalità di determinazione di detto valore. In merito occorre rammentare che, per effetto della clausola di salvaguardia, eventuali comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31/12/2017 non potranno essere contestati, e le relative contestazioni in corso, se non esaurite, saranno abbandonate.