Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento prot. n.100372 del 19/4/2019, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, ha definito le modalità con le quali i soggetti beneficiari della detrazione, per le spese sostenute dall’1/1/2018 al 31/12/2019, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari (tale esclusione non opera per i soggetti che nell’anno di sostenimento delle spese ricadono nella cd. “no-tax area”), con la facoltà di successiva cessione del credito ai sensi dell’art. 14, commi da 2-ter a 2-sexies, del D.L. 4/6/2013, n.63. In particolare, a pena di inefficacia della cessione, è stato previsto che i soggetti cedenti comunicano entro il 28/2 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuato, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l’anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l’ammontare del credito ceduto spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31/12. I dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari dall’1/1/2018 al 31/12/2018 sono comunicati dal 7/5/2019 al 12/7/2019; il credito potrà essere utilizzato dal cessionario, previa accettazione, a decorrere dal 5/8/2019.
23 Aprile 2019
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