30 Maggio 2019 Published in Notizie

NOTE DI VARIAZIONE IVA PER SCONTI E ABBUONI FINANZIARI

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n.172 del 30/5/2019, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del cessionario/committente, di emettere di una nota di debito non assoggettata ad IVA per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, la fattura originaria, considerato che, a partire dall’1/1/2019, anche le note di variazione in aumento o in diminuzione emesse ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 26/10/1972, n.633, devono essere emesse obbligatoriamente in formato elettronico e trasmesse al SdI. A tal riguardo, è stato innanzitutto ribadito che ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n.633/1972, il soggetto legittimato a emettere una nota di variazione è solo il cedente/prestatore, risultando il cessionario/committente impossibilitato ad emettere una nota di variazione che riduca l’ammontare imponibile o l’imposta dell’originaria operazione (fatta salva l’ipotesi di una nota emessa in nome e per conto del cedente/prestatore, rispettando le indicazioni dettate dall’art. 21 del D.P.R. n.633/1972). In tale contesto, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI non ha mutato tale previsione, in conformità alla quale il par. 6.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.89757 del 30/4/2018, ha statuito che “le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono gestite dal SdI”. Dunque, nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta o tra questi ultimi e i consumatori, lo SdI esclude qualsiasi “richiesta” non espressamente prevista da una disposizione normativa. È stato, quindi, ritenuto che nel nuovo contesto tecnico normativo, l’emissione da parte del cessionario/committente di una nota di debito per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, la fattura originaria non possa trovare spazio, almeno ai fini dell’IVA. Tuttavia, non sono stati riscontrati specifici ostacoli a che le “note di debito” dei cessionari/committenti (analogiche o elettroniche extra SdI) vengano utilizzate ai fini delle imposte dirette, per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, sempre che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione e, quindi, che le citate note si collochino in un completo e coerente quadro probatorio.
 

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