L’Agenzia delle Entrate, con le risposte alle istanze di interpello n.438 e n.439 del 5/10/2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili ai fini dell’agevolazione di cui all’art. 1, commi da 184 a 197, della Legge 27/12/2019, n.160. In dettaglio, è stato precisato che: (i) la fattura sprovvista del riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, della Legge n.160/2019 non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione; (ii) in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, della Legge n.160/2019 può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; (iii) in relazione alle fatture elettroniche, con riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, della Legge n.160/2019, il beneficiario, può, alternativamente, stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile o realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Circolare n.14/E/2019. La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo. Da quanto sopra, consegue, quindi, che nel caso in cui sia stata ricevuta una fattura non recante l’indicazione degli estremi normativi per usufruire dell’agevolazione, la possibilità di usufruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti secondo le succitate modalità.
06 Ottobre 2020
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