06 Ottobre 2020 Published in Notizie

ECOBONUS: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE IL CD. "DECRETO REQUISITI" E IL CD. "DECRETO ASSEVERAZIONI"

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 5/10/2020 il D.M. 6/8/2020 recante i “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (cd. “Decreto requisiti”), nonché il D.M. 6/8/2020 recante i “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus” (cd. “Decreto asseverazioni”). In particolare, il cd. “Decreto requisiti”, in attuazione dell’art. 14, comma 3-ter, del D.L. 4/6/2013, n.63, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220 della legge 27/12/2019, n.160 (cd. “Bonus facciate”) e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del D.L. 19/5/2020, n.34 (cd. “Superbonus”), ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Il cd. “Decreto asseverazioni”, invece, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1, 2 e 3, del D.L. 19/5/2020, n.34 (cd. “Superbonus”), nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
A tale proposito si evidenzia che la comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando l’apposito modello.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, previa verifica da parte di quest’ultimo della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate obbligatoriamente dai tecnici incaricati.
 

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