18 Ottobre 2021 Published in Notizie

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: ulteriori chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte alle istanze di interpello nn.712, 715 e 718 del 15/10/2021 e nn.719, 720, 721 e 723 del 18/10/2021, ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30/12/2020, n.178, nonché con riguardo alla previgente agevolazioni super/iper ammortamento di cui all’art. 1, commi 91 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n.208. In particolare, tra i diversi chiarimenti, è stato precisato che: 
- soltanto i costi relativi alle piccole opere murarie, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale, possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento (Risposta n.712 del 15/10/2021); 
- a prescindere dalle modalità di contabilizzazione adottate, la società istante può, con riferimento alla parte impiantistica dell’investimento, beneficiare dell’agevolazione dell’iper ammortamento o del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, dal momento che le spese sostenute riguardano l’acquisizione di beni materiali strumentali caratterizzati dal requisito della novità che assolvono, nel loro insieme, ad una funzione autonoma nell’ambito del processo. Resta fermo, che l’agevolazione spetta a condizione che i predetti beni siano riconducibili tra quelli elencati nell’allegato A alla Legge n.232/2016 (Risposta n.712 del 15/10/2021);
- posto che nel caso di specie il nuovo impianto rappresenta un investimento complesso, costituito da un insieme di beni (e servizi), consegnati in tempi differenti da fornitori terzi e si è in presenza, più precisamente, di una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori (principalmente attraverso contratti di compravendita e attraverso un contratto di appalto), i costi sostenuti dalla società per la realizzazione della parte impiantistica del nuovo impianto di depurazione devono essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili - e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore - facendo riferimento all’acquisto di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato (se qualificabile come “onere accessorio”), secondo le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (Risposta n.712 del 15/10/2021);
- nell’ipotesi di comodato, il bene - anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell’attività e anche se non utilizzato in maniera diretta - può considerarsi parte integrante del complesso di beni organizzati dall’imprenditore ai fini del raggiungimento delle finalità dell’impresa qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituendo un “mezzo” per il raggiungimento del “fine” della società comodante, che è quello della produzione di ricavi. Laddove, nel caso di specie, relativamente ai beni concessi in comodato (ove ammissibili al beneficio), il comodante sia in grado di dimostrare nelle opportune sedi la sussistenza di tali condizioni e, in particolare, di trarre utilità dalla stipula dei contratti di comodato con i fornitori, potrà accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Risposta n.718 del 15/10/2021); 
- l’accordo di ristrutturazione è uno strumento negoziale - disciplinato dall’art. 182-bis della Legge fallimentare – che non ha finalità liquidatoria e che consente all’impresa di far fronte ad uno stato di difficoltà; detto istituto, in particolare, permette all’imprenditore in stato di crisi di concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l’attività aziendale ad una condizione di normalità. Le imprese che accedono ad istituti finalizzati al perseguimento della continuità aziendale, come gli accordi di ristrutturazione, possono accedere ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0 (Risposta n.719 del 18/10/2021); 
- laddove dal futuro contratto di locazione operativa dovesse emergere che il locatore, relativamente all’investimento nel magazzino, sopporta in senso proprio i rischi e fruisce, al contempo, dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi il nuovo investimento è inserito lo stesso potrà accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. In linea generale, infatti, la circostanza che l’investimento effettuato sia oggetto di un successivo contratto di noleggio/locazione operativa stipulato con un terzo non costituisce, di per sé, una causa ostativa all’accesso al credito d’imposta in argomento (Risposta n.720 del 18/10/2021); 
- per ciò che concerne la possibilità di trasferire il credito d’imposta al consolidato fiscale, in assenza di un espresso divieto che impedisca ogni forma di cessione o trasferimento anche all’interno del consolidato fiscale, il credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge n.178/2020 può essere liberamente trasferito nell’ambito del consolidato fiscale (Risposta n.720 del 18/10/2021); 
- l’art. 3-quater, comma 4, del D.L. 14/12/2018, n.135 – a norma del quale “Ai soli fini dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato” –  si applica anche in relazione ai magazzini automatizzati che possono beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge n.178/2020 (Risposta n.720 del 18/10/2021);
- gli investimenti in beni rientranti nel perimetro concessorio, la cui effettuazione discende dagli obblighi assunti dal titolare della concessione e in relazione ai quali, al termine della concessione, l’impresa concessionaria non gode di analogo potere dispositivo, essendo tenuta all’obbligo di devoluzione degli stessi secondo quanto previsto sin dall’origine in sede di concessione, sono esclusi dall’ambito di applicazione dei crediti d’imposta (Risposta n.721 del 18/10/2021). 

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